ACCORDO
TRA GLI ADERENTI
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ART.
1
La
Società Alpinistica F.A.L.C. "Ferant Alpes Laetitiam
Cordibus", costituita in Milano il 5 marzo 1920, è
retta dal presente Accordo tra gli Aderenti.
Forma Giuridica
ART. 2
La
F.A.L.C. è un'Associazione senza scopo di lucro non riconosciuta
(Libro Primo, Titolo II, Capo 111 del Codice Civile).
Caratteristiche
e Scopi dell'Associazione
ART.
3
La
F.A.L.C. si propone di diffondere le attività alpinistiche
(quali ad esempio alpinismo, scialpinismo, escursionismo) al fine
di conseguire un miglioramento spirituale, fisico e sociale dei
partecipanti secondo i principi della solidarietà, della
lealtà e dell'onestà.
Tale attività viene svolta anche attraverso corsi la cui
partecipazione è aperta a tutti, anche a non associati,
nel rispetto delle regole di ciascun corso.
Gli scopi dell'Associazione sono rivolti soprattutto ai giovani
con l'obiettivo di educare le loro coscienze, tramite la frequentazione
della montagna e la disciplina dell'alpinismo, a valori umani
positivi indispensabili per la loro formazione in individui sani
ed equilibrati che potranno recare beneficio anche alle loro famiglie
e al contesto sociale in cui vivono.
ART.
4
La
F.A.L.C. si mantiene estranea a qualunque tendenza o idea politica
poiché i suoi scopi sono di aggregazione nei confronti
di tutti, anche se non associati.
ART.
5
La
F.A.L.C. è un'Organizzazione di Volontariato in cui tutte
le cariche sociali, comprese quelle inerenti alle strutture dei
corsi e delle altre attività, sono gratuite e quindi senza
alcun compenso per le prestazioni rese.
ART.
6
La
F.A.L.C. potrà possedere, gestire in proprio o dare in
gestione strutture legate all'attività alpinistica e afferenti
ai suoi scopi statutari quali i rifugi alpini.
Ogni eventuale provento derivante da tale attività dovrà
venir integralmente reinvestito nel miglioramento o mantenimento
della struttura stessa.
ART.
7
La
sede sociale dell'Associazione è a Milano. L'anno sociale
decorre dal 1 novembre al 31 ottobre.
ART.
8
Possono
diventare Soci Aderenti della F.A.L.C. tutti coloro che:
a) intendono accostarsi alla disciplina dell'alpinismo nel rispetto
dei principi sopra esposti;
b) ottengano dal Consiglio Direttivo l'accettazione della domanda
di iscrizione, controfirmata da due Soci Aderenti e, per i minorenni,
da chi detiene la patria potestà.
ART.
9
I
Soci si distinguono in:
- Onorari;
- Ordinari;
- Familiari (conviventi con Soci Ordinari);
- Giovani (dai 14 ai 25 anni non compiuti);
- Falchettini (sino a 14 anni non compiuti).
ART.
10
I
Soci Aderenti hanno diritto:
- alla tessera sociale, alle eventuali pubblicazioni, a frequentare
i locali della Sede, a partecipare alle assemblee e a beneficiare
di eventuali facilitazioni nelle manifestazioni sociali;
- i Soci Aderenti hanno diritto di voto nell' Assemblea (Falchettini
esclusi);
- i Soci Familiari e Falchettini non hanno diritto alle pubblicazioni
sociali;
- tutti i Soci Aderenti non hanno alcun diritto individuale sul
patrimonio dell' Associazione.
ART.
11
Possono
essere nominati Soci Onorari tutti coloro che hanno acquisito
alte benemerenze nell'alpinismo o nell' Associazione.
La nomina a Socio Onorario spetta al Consiglio Direttivo.
ART.
12
Obblighi
dei Soci Aderenti:
- i Soci Aderenti, Onorari esclusi, devono corrispondere all'Associazione
una quota associativa annuale;
- i Soci devono rispettare e favorire gli scopi dell' Associazione.
ART.
13
La
qualità di Socio Aderente si estingue:
a) per morte;
b) in seguito a dimissioni pervenute per iscritto al Consiglio
Direttivo entro la scadenza dell'anno sociale;
c) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità
o per altri gravi motivi a suo insindacabile giudizio.
Organi
Sociali
ART. 14
Gli
Organi Sociali della F.A.L.C. sono:
- l'Assemblea dei Soci Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.
Assemblea dei Soci Aderenti
ART. 15
Spetta
all'Assemblea dei Soci Aderenti deliberare su:
- l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri
e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione del bilancio annuale obbligatorio composto dallo
stato patrimoniale e dal rendiconto economico da effettuarsi entro
due mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale;
- l'acquisto o l'alienazione di beni immobili;
- le modifiche all'Accordo tra i Soci Aderenti;
- lo scioglimento dell' Associazione.
L'Assemblea, salvo casi di forza maggiore, deve essere convocata
nella sede sociale.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza semplice
dei voti e con la presenza, in proprio o per delega scritta, di
almeno la metà dei Soci Aderenti. In seconda convocazione
le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni Socio Aderente non potrà avere più di una delega.
Sono esclusi dal diritto di voto i Soci Falchettini (minori di
anni 14).
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente
devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti dei Soci Aderenti.
Consiglio
Direttivo
ART. 16
Il
Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da 12 Consiglieri
e da 3 Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall' Assemblea Ordinaria
dei Soci Aderenti e dura in carica un anno sociale.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere maggiorenni
e sono rieleggibili.
ART. 17
Spetta
al Consiglio Direttivo:
- reggere l'Associazione e far osservare le disposizioni statuarie
e regolamenti nonché le deliberazioni dell’Assemblea
dei Soci Aderenti;
- curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell' Associazione
e guidarla in conformità agli scopi sociali con esclusione
di altri fini.
Il Consiglio Direttivo nominerà nel suo interno il Vice
Presidente, il Segretario e il Cassiere.
Potrà nominare anche un vice segretario fra gli Aderenti
non Consiglieri e assegnare a questi degli incarichi specifici.
ART.
18
Qualora
un Consigliere, per dimissioni od altra motivazione, venisse a
cessare dalla carica, gli subentrerà il candidato non eletto
che aveva ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima Assemblea;
e ciò fino alla concorrenza di un terzo del totale dei
Consiglieri.
Qualora il Presidente del Consiglio Direttivo dovesse cessare
per qualsiasi motivo dal suo incarico, verrà sostituito
fino all'epoca dell' Assemblea annuale dei Soci Aderenti, dal
Vice Presidente.
Se questi ne fosse impedito, verrà sostituito da un Consigliere
eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.
ART.
19
Il
Presidente del Consiglio Direttivo presiede e coordina l'attività
del Consiglio stesso.
ART. 20
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo
della contabilità sociale.
Adesso spetta la revisione del bilancio annuale obbligatorio.
ART.
21
Le
decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza
di voti. Presidente e Consiglieri hanno diritto ciascuno ad un
voto deliberativo. In caso di parità nella votazione il
voto del Presidente è decisivo.
Ai Revisori dei Conti spetta solo un voto consultivo.
ART.
22
Di
sua iniziativa o su proposta di singoli Soci, il Consiglio Direttivo
può proporre all'Assemblea dei Soci modifiche dell'Accordo
degli Aderenti.
ART.
23
Il
Consiglio Direttivo convocherà i Soci Aderenti in Assemblea
Ordinaria almeno una volta all'anno per:
- l'approvazione della relazione del Presidente del Consiglio
Direttivo;
- l'approvazione del bilancio annuale consuntivo che è
obbligatorio e che è composto dal resoconto economico annuale
e dallo stato patrimoniale;
- l'elezione del Consiglio Direttivo nel suo complesso.
ART.
24
Il
Consiglio Direttivo convocherà i Soci Aderenti in Assemblea
Straordinaria ogni qualvolta lo riterrà opportuno o quando
un quarto del numero di essi ne farà domanda scritta.
L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata anche
per iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo.
Le modalità di deliberazione sono quelle previste all'
art. 15 del presente accordo.
Scioglimento
dell' Associazione
ART. 25
Lo
scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci Aderenti con il voto favorevole
di almeno tre quarti dei Soci componenti l'Associazione.
In caso di scioglimento i beni sociali saranno devoluti ad altra
associazione di volontariato designata dalla stessa Assemblea
Straordinaria che ha deliberato lo scioglimento.
Milano,
12 Maggio 1994
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