ACCORDO TRA GLI ADERENTI

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ART. 1

La Società Alpinistica F.A.L.C. "Ferant Alpes Laetitiam Cordibus", costituita in Milano il 5 marzo 1920, è retta dal presente Accordo tra gli Aderenti.

Forma Giuridica

ART. 2

La F.A.L.C. è un'Associazione senza scopo di lucro non riconosciuta (Libro Primo, Titolo II, Capo 111 del Codice Civile).

Caratteristiche e Scopi dell'Associazione

ART. 3

La F.A.L.C. si propone di diffondere le attività alpinistiche (quali ad esempio alpinismo, scialpinismo, escursionismo) al fine di conseguire un miglioramento spirituale, fisico e sociale dei partecipanti secondo i principi della solidarietà, della lealtà e dell'onestà.
Tale attività viene svolta anche attraverso corsi la cui partecipazione è aperta a tutti, anche a non associati, nel rispetto delle regole di ciascun corso.
Gli scopi dell'Associazione sono rivolti soprattutto ai giovani con l'obiettivo di educare le loro coscienze, tramite la frequentazione della montagna e la disciplina dell'alpinismo, a valori umani positivi indispensabili per la loro formazione in individui sani ed equilibrati che potranno recare beneficio anche alle loro famiglie e al contesto sociale in cui vivono.

ART. 4

La F.A.L.C. si mantiene estranea a qualunque tendenza o idea politica poiché i suoi scopi sono di aggregazione nei confronti di tutti, anche se non associati.

ART. 5

La F.A.L.C. è un'Organizzazione di Volontariato in cui tutte le cariche sociali, comprese quelle inerenti alle strutture dei corsi e delle altre attività, sono gratuite e quindi senza alcun compenso per le prestazioni rese.

ART. 6

La F.A.L.C. potrà possedere, gestire in proprio o dare in gestione strutture legate all'attività alpinistica e afferenti ai suoi scopi statutari quali i rifugi alpini.
Ogni eventuale provento derivante da tale attività dovrà venir integralmente reinvestito nel miglioramento o mantenimento della struttura stessa.

ART. 7

La sede sociale dell'Associazione è a Milano. L'anno sociale decorre dal 1 novembre al 31 ottobre.

ART. 8

Possono diventare Soci Aderenti della F.A.L.C. tutti coloro che:
a) intendono accostarsi alla disciplina dell'alpinismo nel rispetto dei principi sopra esposti;
b) ottengano dal Consiglio Direttivo l'accettazione della domanda di iscrizione, controfirmata da due Soci Aderenti e, per i minorenni, da chi detiene la patria potestà.

ART. 9

I Soci si distinguono in:
- Onorari;
- Ordinari;
- Familiari (conviventi con Soci Ordinari);
- Giovani (dai 14 ai 25 anni non compiuti);
- Falchettini (sino a 14 anni non compiuti).

ART. 10

I Soci Aderenti hanno diritto:
- alla tessera sociale, alle eventuali pubblicazioni, a frequentare i locali della Sede, a partecipare alle assemblee e a beneficiare di eventuali facilitazioni nelle manifestazioni sociali;
- i Soci Aderenti hanno diritto di voto nell' Assemblea (Falchettini esclusi);
- i Soci Familiari e Falchettini non hanno diritto alle pubblicazioni sociali;
- tutti i Soci Aderenti non hanno alcun diritto individuale sul patrimonio dell' Associazione.

ART. 11

Possono essere nominati Soci Onorari tutti coloro che hanno acquisito alte benemerenze nell'alpinismo o nell' Associazione.
La nomina a Socio Onorario spetta al Consiglio Direttivo.

ART. 12

Obblighi dei Soci Aderenti:
- i Soci Aderenti, Onorari esclusi, devono corrispondere all'Associazione una quota associativa annuale;
- i Soci devono rispettare e favorire gli scopi dell' Associazione.

ART. 13

La qualità di Socio Aderente si estingue:
a) per morte;
b) in seguito a dimissioni pervenute per iscritto al Consiglio Direttivo entro la scadenza dell'anno sociale;
c) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità o per altri gravi motivi a suo insindacabile giudizio.

Organi Sociali

ART. 14

Gli Organi Sociali della F.A.L.C. sono:
- l'Assemblea dei Soci Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.

Assemblea dei Soci Aderenti

ART. 15

Spetta all'Assemblea dei Soci Aderenti deliberare su:
- l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione del bilancio annuale obbligatorio composto dallo stato patrimoniale e dal rendiconto economico da effettuarsi entro due mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale;
- l'acquisto o l'alienazione di beni immobili;
- le modifiche all'Accordo tra i Soci Aderenti;
- lo scioglimento dell' Associazione.
L'Assemblea, salvo casi di forza maggiore, deve essere convocata nella sede sociale.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei voti e con la presenza, in proprio o per delega scritta, di almeno la metà dei Soci Aderenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni Socio Aderente non potrà avere più di una delega.
Sono esclusi dal diritto di voto i Soci Falchettini (minori di anni 14).
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Aderenti.

Consiglio Direttivo

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da 12 Consiglieri e da 3 Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall' Assemblea Ordinaria dei Soci Aderenti e dura in carica un anno sociale.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere maggiorenni e sono rieleggibili.

ART. 17

Spetta al Consiglio Direttivo:
- reggere l'Associazione e far osservare le disposizioni statuarie e regolamenti nonché le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci Aderenti;
- curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell' Associazione e guidarla in conformità agli scopi sociali con esclusione di altri fini.
Il Consiglio Direttivo nominerà nel suo interno il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere.
Potrà nominare anche un vice segretario fra gli Aderenti non Consiglieri e assegnare a questi degli incarichi specifici.

ART. 18

Qualora un Consigliere, per dimissioni od altra motivazione, venisse a cessare dalla carica, gli subentrerà il candidato non eletto che aveva ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima Assemblea; e ciò fino alla concorrenza di un terzo del totale dei Consiglieri.
Qualora il Presidente del Consiglio Direttivo dovesse cessare per qualsiasi motivo dal suo incarico, verrà sostituito fino all'epoca dell' Assemblea annuale dei Soci Aderenti, dal Vice Presidente.
Se questi ne fosse impedito, verrà sostituito da un Consigliere eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

ART. 19

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede e coordina l'attività del Consiglio stesso.

ART. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.
Adesso spetta la revisione del bilancio annuale obbligatorio.

ART. 21

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza di voti. Presidente e Consiglieri hanno diritto ciascuno ad un voto deliberativo. In caso di parità nella votazione il voto del Presidente è decisivo.
Ai Revisori dei Conti spetta solo un voto consultivo.

ART. 22

Di sua iniziativa o su proposta di singoli Soci, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei Soci modifiche dell'Accordo degli Aderenti.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo convocherà i Soci Aderenti in Assemblea Ordinaria almeno una volta all'anno per:
- l'approvazione della relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio annuale consuntivo che è obbligatorio e che è composto dal resoconto economico annuale e dallo stato patrimoniale;
- l'elezione del Consiglio Direttivo nel suo complesso.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo convocherà i Soci Aderenti in Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo riterrà opportuno o quando un quarto del numero di essi ne farà domanda scritta.
L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata anche per iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo.
Le modalità di deliberazione sono quelle previste all' art. 15 del presente accordo.

Scioglimento dell' Associazione

ART. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci Aderenti con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci componenti l'Associazione.
In caso di scioglimento i beni sociali saranno devoluti ad altra associazione di volontariato designata dalla stessa Assemblea Straordinaria che ha deliberato lo scioglimento.

Milano, 12 Maggio 1994